Eolico – Autorizzazioni scadute

allego il nostro comunicato stampa
Grazie dell’attenzione
Giuseppe Fappiano
Tel 3888937544


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Fronte Sannita Per la Difesa della Montagna
Cerreto Sannita


COMUNICATO STAMPA DEL 19/11/2016

Secondo il D.Lgs. 307/2003 gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono classificati “opere per pubblica utilità urgenti ed indifferibili”
La procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile deve chiudersi entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Questo è quanto disposto dal Decreto Legislativo 387/2003 ed emanato in attuazione della Direttiva della Comunità Europea 2001/77/CE.
Infatti l’art. 12, comma 1 recita:”Le opere autorizzate per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” .
Quindi gli impianti vengono considerati alla stregua di un ospedale, una strada, una scuola. Con la piccola differenza che mentre quelle opere generano un “profitto sociale”, gli impianti industriali di produzione di energia elettrica generano “profitti privati”
Con il D.Lgs. 387/2003, quindi, le Regioni sono obbligate ad avviare le procedure e delegano le società private a sostituirsi alla Pubblica Amministrazione per tutti gli atti conseguenziali al fine di costruire l’opera in nome e per conto della stessa Pubblica Amministrazione.
Da ciò discende che vi sono sì dei vantaggi da parte delle società ma vi sono anche dei vincoli da cui non possono prescindere. I Vincoli sono ribaditi nell’Autorizzazione Unica che, oltre alle solite “prescrizioni” (mai rispettate dalle società e che sono sistematicamente eluse perchè non esiste alcun controllo da parte della Regione ne durante i lavori ne nell’applicazione delle prescrizioni con l’impianto a regime), detta anche tempi e modi e scadenze entro i quali le società private possono muoversi affinché l’autorizzazione stessa sia efficace.
Gli impianti che ci riguardano nascono già con il difetto di non essere stati autorizzati entro i 180 giorni.
Cosa che non è stata mai rispettata. Ma c’è di più
Secondo l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 trattandosi di opere urgenti ed indifferibili la Regione, nel decreto autorizzativo, deve prevedere due importanti scadenze imprescindibili: la validità di un anno dell’autorizzazione entro il quale devono iniziare le procedure di immissione in possesso degli immobili soggetti a esproprio e ad asservimento per al costruzione delle opere che evono perentoriamente essere completate entro tre anni dall’autorizzazione..
Infatti nei decreti autorizzativi ai i punti 7 ed 8 si legge:
? Punto 7:”I lavori, in analogia a quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell’autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.”
? Punto 8 :”Nell’ipotesi in cui si ricorra alle procedure espropriative, il termine di inizio dei lavori, ai sensi di quanto disposto al punto 1.1 del Decreto Dirigenza le n. 516/2011 AGC12/Sett04, decorre dall’immissione in possesso degli immobili oggetto della procedura ablativa”
Verificando questi dati abbiamo accertato che una serie di autorizzazioni a nostra conoscenza sono scadute già da tempo e, quindi, sono da annullare perchè non più efficaci. Quindi la questione di cui si discute in questi giorni e cioè se l’eventuale moratoria intacchi o meno le autorizzazioni già rilasciate, nella maggior parte dei casi non si pone poiché ci troviamo di fronte ad autorizzazioni scadute, in alcuni casi già da 5 anni ma che la Regione Campania non ha mai revocato. Ed allora dei dubbi sorgono!
Si riportano alcuni esempi. Emblematico è l’impianto di Circello della COGEIN che ha iniziato i lavori con autorizzazione del DD n° 256 del 02/05/2012 quindi con oltre 6 anni di ritardo. Ma nella stesa situazione si trovano gli impianti di San Lupo autorizzato con DD 256 del 07/06/2013, Morcone autorizzato con DD n° 999 del 31/10/2014, Morcone/Pontelandolfo autorizzato con DD 311 del 09/05/2014, Santa Croce del Sannio autorizzato con DD n. 250 del 07/03/2013, Ponte autorizzato con DD 14/06/2012. Questi solo alcuni esempi ma ci sono altre decine gli impianti autorizzati già scaduti e che la Regione Campania dovrebbe annullare. Ma questo è un problema generalizzato a tutta la Regione Campania ed il riferimento alla provincia di Benevento è solo indicativo!
Allora bisogna chiedersi per quale motivo la Regione Campania non controlla la regolarità delle autorizzazioni già rilasciate e scadute ed il perchè il Presidente della Regione Campania dott. Vincenzo De Luca ha affermato in più volte che le autorizzazioni già rilasciate non possono essere annullate perchè esporrebbe la Regione ed i suoi dirigenti regionali al rischio di richiesta di risarcimento da parte delle società eoliche?
E se il “risarcimento” se lo richiedessero i cittadini per lo stesso identico opposto motivo?

Il Portavoce
Giuseppe Fappiano