Fate attenzione ai contanti

Fate attenzione ai contanti: ecco come scatta la “trappola”

Per la dichiarazione dei redditi fari accesi sui pagamenti. Amara sorpresa per quelli non tracciabili. Che cosa cambia
Alessandro Ferro – Lun, 01/03/2021

Dal 1° gennaio di quest’anno, se si utilizzano metodi di pagamento che prevedono la tracciabilità (ad esempio bancomat e carte di credito), il contibuente viene premiato con alcune detrazioni fiscali mentre, se la spesa è stata pagata in contanti, la detrazione è irrimediabilmente persa.

Cosa cambia

Ma cosa accade, invece, in caso di pagamento tracciato ma senza la prova documentale completa? Come si legge sul Sole24Ore, la normativa ammette “il versamento bancario o postale” ma anche “altri sistemi di pagamento” previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 tra i quali, come anticipato, figurano carte di debito, carte di credito e prepagate ma anche assegni bancari e circolari e carte di debito. Tutti i contribuenti dovranno certificare con i documenti il flusso di denaro che circola, da pagamenti ad incassi: è per questo che diventa fondamentale scaricare anche quella circolazione di denaro che interessa tutto ciò che riguarda l’online (da Paypal ad Amazon Pay e tanti altri).

Test di tracciabilità

Ma quanti sono gli italiani che hanno iniziato rispetto la regola di pagare con mezzi tracciabili le spese detraibili al 19%? Quando si scoprirà che certe spese (ad esempio, la fattura del veterinario) sono state saldate in contanti oppure con card, bonifici o app ma senza conservare la documentazione di pagamento, ecco che tutti i nodi verranno al pettine. Servirà un test di tracciabilità sugli oneri detraibili al 19% che, nelle dichiarazioni 2019, sono state inserite da 21,7 milioni di contribuenti e hanno raggiunto i 31,4 miliardi. Entro il 16 marzo bisognerà inviare al Fisco i dati necessari a predisporre i modelli precompilati. Chi, invece, non vuole far conoscere le proprie spese mediche alle Entrate può fare opposizione accedendo online al sistema Tessera sanitaria entro il 15 marzo mentre la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 30 aprile.

C’è una novità

La data è ancora lontana ma c’è una novità da non sottovalutare: da oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate non rilascerà più il “Pin Fisconline” perché si useranno soltanto Spid, carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Le vecchie utenze Fisconline, comunque, potranno essere usate fino al 30 settembre e copriranno la campagna di quest’ anno. Con quest’obbligo di tracciabilità, il Fisco prevedeva di risparmiare 496 milioni secondo la relazione tecnica alla manovra 2020 ma la pandemia potrebbe aver fatto saltare queste previsioni per le quali c’era stata già qualche perplessità. Più in generale, comunque, la pandemia ha dato una spinta ai pagamenti digitali e in modalità contactless rispetto ai contanti anche se non è detto che i contribuenti abbiano conservato fin da subito la documentazione richiesta dal Fisco. Da sempre, il grosso degli oneri detraibili al 19% è costituito dalle spese mediche che nelle dichiarazioni 2019 hanno raggiunto i 19,4 miliardi. In questo caso, però, la legge prevede un’eccezione perché consente di pagare in contanti medicinali e dispositivi medici, oltre alle prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quattro punti essenziali

Infatti, oltre al documento che dimostri la spesa effettata (fattura o scontrino “parlante”), bisognerà presentare al Caf o al professionista i documenti che colleghino la spesa alla propria identità e a quella del destinatario del pagamento. In questo caso si vengono a verificare quattro situazioni distinte: con la carta di credito va sempre presentato l’estratto conto per individuare i soggetti coinvolti perché non è sufficiente la sola ricevuta; se si paga con carta di debito (bancomat) è sufficiente la ricevuta del Pos ma si consiglia di mostrare anche l’estratto conto bancario collegato; nel pagamento con carte prepagate puà bastare la ricevuta Pos ma, se non fosse disponibile (ad esempio per un pagamento effettuato online), dovrebbe essere sufficiente stampare dal sito o dall’app tutti i movimenti effettuati collegati alla carta; infine, il quarto punto prevede che quando si paga con le App o con altri sistemi elettronici non è necessario il Pos ma occorre sempre esibire l’estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.

Una procedura complessa

Allo stato attuale, sono queste le quattro situazioni in cui si potranno ricevere dei benefici. Sicuramente, per i non esperti informatici, il meccanismo è un po’ complesso ed è per questo che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe adoperarsi per snellire e semplificare l’attuale prodecura abbastanza complessa. La seconda direttiva sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2, entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio il cui obiettivo è sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento, come riporta il sito dell’Abi, sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.