Modello 730 precompilato 2019

Modello 730 precompilato 2019: scadenza e istruzioni

Giuseppe Guarasci – Modello 730

 

Modello 730 precompilato 2019 disponibile online dal 15 aprile. Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e la scadenza per l’invio.

15 aprile 2019

È online il modello 730 precompilato 2019, la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

La scadenza per l’invio del modello 730 online resta fissata al 23 luglio 2019, data indicata dall’Agenzia delle Entrate all’interno delle istruzioni per la compilazione.

Come ogni anno, anche nel 2019 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato 2019, indicando al suo interno una serie di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.

Tra le informazioni già indicate nel modello 730 precompilato 2019 i contribuenti troveranno ad esempio i dati della Certificazione Unica, le spese sanitarie ammesse in detrazione fiscale, così come gli interessi passivi del mutuo.

Nel caso di dati errati o incompleti sarà possibile modificare ed integrare il proprio modello 730 a partire dal 2 maggio e fino alla scadenza del 23 luglio 2019.

Di seguito tutte le istruzioni su come accedere al modello 730 precompilato 2019 e quali sono le date da tenere a mente oltre alla scadenza.

Modello 730 precompilato 2019: scadenza e date da ricordare

Partiamo dalle date da segnare in rosso sul calendario che riguardano il modello 730 precompilato 2019.

La prima è quella del 15 aprile, giorno a partire da quando sarà disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per i primi giorni la precompilata sarà disponibile in sola modalità di visualizzazione mentre a partire dal 2 maggio si potrà accettare, modificare ed inviare il modello 730/2019 precompilato.

La scadenza del modello 730 precompilato 2019 resta fissata al 23 luglio 2019, termine entro il quale i lavoratori dipendenti ed i pensionati dovranno trasmettere la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

A darne conferma sono le istruzioni per la compilazione del modello 730.

Come accedere al modello 730 precompilato 2019

Per poter utilizzare il modello 730 precompilato per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 è necessario che il contribuente sia dotato delle credenziali per accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà quindi necessario essere in possesso alternativamente di:

  • credenziali SPID il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • credenziali Fisconline – se ha ottenuto pin e password direttamente dall’Agenzia delle Entrate
  • credenziali INPS – pin dispositivo;
  • credenziali NoiPA per i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Modello 730 precompilato 2019: cosa contiene e quali i dati già presenti in dichiarazione dei redditi

Sul sito informativo dedicato alla dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco dettagliato dei dati che i contribuenti troveranno già indicati nel proprio modello 730/2019, ovvero:

  • i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, INPS o ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, contenente il totale dei redditi percepiti nell’anno;
  • i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari;
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali;
  • le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
  • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi che vengono comunicati, in via facoltativa, dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati dagli amministratori di condominio
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per i lavoratori domestici).

In tutti i casi si consiglia sempre di controllare con attenzione i dati presenti nel modello 730/2019 precompilato e, in caso di errori, procedere direttamente online alla modifica prima dell’invio.

I vantaggi del modello 730 precompilato 2019

Sono ormai alcuni anni che i contribuenti hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 precompilato che, tra i primi vantaggi, ha sicuramente quello di consentire a tutti di fare la dichiarazione dei redditi senza rivolgersi necessariamente al CAF.

Un vantaggio per il quale resta necessario essere particolarmente attenti e non commettere errori di distrazione.

In ogni caso, il modello 730/2019 precompilato si presta particolarmente ai tanti lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno particolari spese da portare in detrazione fiscale o redditi da dichiarare diversi da quelli corrisposti dal datore di lavoro o dall’INPS.

I vantaggi della dichiarazione dei redditi precompilata riguardano anche i controlli, ma soltanto nel caso di invio del 730 senza modifiche.

Chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Una situazione in cui si troveranno in pochi, tenuto conto che nonostante i progressi fatti nella predisposizione della precompilata, l’Agenzia delle Entrate non ha a disposizione tutte le informazioni di ciascun contribuente e che quindi modificare il 730 diventa quasi sempre obbligatorio.