L’eolico nel Fortore

fronte sannita

 

Comunicato stampa del 12 febbraio 2021

Se la Regione Campania, a differenza di altre regioni, ha tutto il suo territorio “disponibile” per gli industriali dell’eolico, lo dobbiamo in primo luogo all’azione dei sindaci dei comuni di Foiano di Val Fortore, Reino, San Marco dei Cavoti, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Baselice, Ginestra degli Schiavoni, Castelvetere in Val Fortore e Castelfranco in Miscano; in particolare al comune di Foiano di Val Fortore, perché fu l’amministrazione comunale apripista, presentando ricorso al TAR contro le delibere della Giunta Regionale, n. 532 e n. 533 del 4/10/2016, che individuavano, rispettivamente, i “comuni saturi” e i “siti non idonei”, trovando la sponda della Sezione VII del TAR Campania sede di Napoli, la quale, con sentenza n. 7152/2018 e adducendo motivazioni opinabili e per un’errata interpretazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10/09/2010, annullò totalmente la D.G.R. 532/2016 e parzialmente la D.G.R. 533/2016.

Quelle due delibere erano state emanate perché funzionali all’adozione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) che è un mattone sullo stomaco per gli industriali delle energie rinnovabili ed in particolare per gli industriali dell’eolico, che vedevano nel PEAR uno strumento che avrebbe limitato le aree disponibili per la costruzione dei loro impianti, per di più già abbondantemente e selvaggiamente distribuiti, ma evidentemente non tanto da appagare gli sfruttatori della gallina dalle uova d’oro.

Eppure l’individuazione dei siti non idonei, approvati con le DGR n. 532 e 533 del 4/10/2016, erano il risultato di sei mesi di studi e sopralluoghi  effettuati in sinergia tra:

  • le Direzioni Generali per l’Ambiente e l’Ecosistema, lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione Civile,
  • il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Campania
  • e l’ARPAC,

…cioè, parliamo di tutte quelle Direzioni Generali che hanno responsabilità diretta sulla pianificazione territoriale regionale!

L’abbaglio del TAR (anche se non si sa quanto “abbaglio” sia stato, visto che la sez. VII annulla qualsiasi ricorso contro le installazioni eoliche) è che interpreta il DM 10/09/2010 come “legge” che detta regole precise, mentre invece quel decreto, semplicemente, è un “indirizzo” a cui le regioni “si sarebbero potute” adeguare in base alle singole situazioni ambientali ed al carico eolico regionale.

Quindi la regione Campania, che è tra le Regioni più devastate d’Italia dall’eolico, con quelle Delibere di Giunta Regionale, aveva cercato di mettere delle “regole certe” sia per tutelare l’ambiente, le risorse naturali, gli ecosistemi e le aree protette, sia per tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

Cosa che all’ANEV ed ai suddetti sindaci, andava stretto poiché con l’eolico fanno affari…nonostante questo significhi condannare l’area all’emarginazione, alla povertà e al primato italiano per ciò che concerne il tasso di emigrazione (Il Sole 24ore, in seguito a dati rilevati nel 2018, aveva individuato proprio nell’area del Fortore il tasso più alto di emigrazione giovanile, il reddito pro-capite più basso d’Italia e derivante principalmente da reddito da pensioni).

Ma è risaputo che se vuoi avere lunga vita come amministratore, devi tenere il popolo nella precarietà, per poterlo illudere sul futuro benessere.

Quel benessere che trent’anni fa fu prospettato ai valligiani del Fortore da mecenati dell’Eolico che avevano fatto credere loro che il Fortore sarebbe diventato l’Eldorado d’Italia: l’EOLdorado… I risultati, dopo trent’anni sono sotto gli occhi di tutti:

  • un territorio devastato,
  • aumento delle bollette elettriche per i cittadini e per le attività produttive e artigianali
  • e industriali dell’eolico arricchiti!

Ma nonostante tutto ci sono ancora amministratori che si scagliano contro chi quell’eolico non lo vuole e assistiamo a isteriche esternazioni a sua difesa, augurandosi addirittura che possano saltare tutte le regole affinchè gli industriali dell’eolico espandano i loro tentacoli d’acciaio su ogni cm quadro di terreno rimasto e risarcire (apparentemente) con un “obolo” (le famose royalties) la cessione dei terreni e l’accettazione della devastazione.

E veniamo alle famose “royalties”, quelle che hanno permesso ai sindaci di infinocchiare i propri concittadini con l’illusione che tanti servizi sarebbero stati finalmente realizzabili….FALSO! Le royalties sono illegali! È lo stesso

D.M. a cui quegli amministratori fanno riferimento, che le individua come illegali!

E gli industriali dell’eolico trovano così dalla propria, quella sponda concreta di amministratori e comunicatori populisti, i quali operano soltanto con l’intento di ‘bolsonarizzare’ il territorio della Regione Campania. Si, alla stregua del presidente del Brasile, quel Bolsonaro che ha liberalizzato la distruzione della foresta amazzonica per monetizzare tutto il territorio del Brasile, permettendo a società estrattive di materie prime, a produttori di soia, ad allevatori di animali con impianti intensivi, di poter distruggere la foresta amazzonica che è anche patrimonio mondiale dell’umanità, necessaria alla vita stessa di tutto il Pianeta.

Così come per il Brasile, si vorrebbe una regione Campania “zona franca” per l’eolico, mentre altre regioni hanno anche individuato i siti non idonei ma i ricorsi ai vari TAR, non hanno trovato terreno fertile come al TAR Campania, e il bene comune è stato tutelato!

A tal proposito i sindaci dovrebbero leggere la Costituzione della Repubblica italiana, in quanto il territorio è “bene comune”, non è proprietà degli speculatori.

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

 Un altro aspetto che bisogna assolutamente denunciare è il circolo vizioso, costruito ad arte dal sistema economico delle società eoliche, che elude gli atti approvati dalla Regione relativamente alle indennità di esproprio, offrendo agli espropriati appetibili somme maggiorate, a garanzia della rinuncia a procedere ad eventuali azioni legali, eventualmente indotte da problemi sorti, successivamente (per esempio impatti acustici, effetto luci-ombre, infrasuoni, incidenti meccanici, crolli ecc. che inficiano la qualità della vita).

Quindi VIETATE sono le convenzioni che le società eoliche stipulano con i comuni, VIETATI sono gli accordi con i proprietari dei terreni. Come interrompere questo circolo vizioso e ripristinare la LEGALITÀ?

L’unica strada che possa permetterlo è un’auspicabile azione della Guardia di Finanza, verificando i bilanci dei comuni che ricevono le royalties. Infatti lo stesso D.M. 10/09/2010, tanto invocato dal Comune di Foiano di Valfortore, non autorizza “convenzioni tra amministrazioni comunali e società eoliche” ma solo “compensazioni ambientali”. Quindi qualsiasi erogazione di carattere patrimoniale elargita dalle società eoliche alle amministrazioni comunali, sono illegali e pertanto devono essere perseguite. A sostegno ci sono decine di sentenze al riguardo.

Convenzioni annullate da varie sentenze, come nel caso del TAR Regione Puglia che, con sentenza n. 737 del 24/05/2018, ha rilevato che: ”la Convenzione stipulata aveva come unica finalità quella di imporre oneri meramente pecuniari, peraltro in buona parte in via ricorrente e continuativa, che sono in toto ingiustificati, in quanto l’art. 12, comma 4 del D. Lgs n. 387/2003 e l’art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, vietano espressamente l’imposizione di simili pesi economici, da cui deriva la nullità del singolare patto intervenuto tra le parti per contrarietà a specifiche norme imperative e per impossibilità dell’oggetto (art. 1418 c.c.)”.

Ed anche la  Corte Costituzionale si è espressa in tal senso con la decisione n. 383/2005.

Ad affermare questo principio si è espresso anche il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 23 del 02/02/2016. Secondo il giudice adito, infatti: “le clausole convenzionali che prevedono la corresponsione di royalties a favore dei Comuni sono prive di causa, adottate in violazione di legge, distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.” L’esperienza in questo campo ci ha insegnato che sono le azioni concrete da parte di cittadini sensibili e accorti che riescono a porre gli amministratori di fronte a problemi altrimenti celati e ad emanare atti amministrativi finalizzati alla tutela dei beni comuni, sottraendoli allo sfruttamento illegale da arte degli speculatori di professione.  È pertanto necessario creare un movimento regionale di comitati, di associazioni locali, di persone sensibili, di sindaci ed amministratori per adottare nuovamente le delibere n. 532 e 533 del 4 ottobre 2016 relative ai Siti Non Idonei, per arginare l’onda di piena delle richieste di impianti eolici in Campania e spingere il presidente della Regione Campania, visto che, per quanto ne sappiamo, non ha ricorso al Consiglio di Stato contro l’annullamento delle due preziose delibere regionali. È inoltre necessario intervenire presso il Ministero delle Infrastrutture affinché proceda, come previsto, alla revisione del D.M. 10/09/2010 oramai superato e inadeguato rispetto alla tecnologia delle nuove macchine eoliche.

Intanto, al fine di un tempestivo ripristino della legalità, ci preoccuperemo di inviare alla Guardia di Finanza un esposto affinché possa procedere alla verifica dei bilanci di tutte le amministrazioni comunali che hanno impianti eolici installati nei propri territori di competenza, al fine di accertare se esistano atti o comportamenti illegali relativamente ai fondi iscritti in bilancio  provenienti dalle società eoliche.

 

Cerreto Sannita, 12/02/2021                                                                   Il Presidente

Giuseppe Fappiano

fortore