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Copyright
Regolamento
In vigore dal 31 marzo 2014, il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore promuove lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l’accertamento da parte dell’Autorità delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica.CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Puoi chiedere la rimozione dell’opera digitale diffusa illegalmente anche direttamente ai gestori di siti che hanno adottato apposite procedure. Segnala i tuoi codici.
Consulta l’elenco.
Delibera 680/13/CONS
Con la Delibera 680/13/CONS è stato approvato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”.La Delibera, riportando le posizioni principali dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni e le osservazioni dell’Autorità, è suddivisa in:Capo I – Principi generali
Capo II – Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali
Capo III – Procedure a tutela del diritto d’autore online
Capo IV – Disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore sui servizi media
Capo V – Disposizioni finali

Legge 7 marzo 2001, n. 62

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“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

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